Autorizzazione allevamento

In base alla normativa vigente è consentito all’imprenditore agricolo vendere direttamente al consumatore i prodotti della propria azienda, tal quali o trasformati sia in proprio sia attraverso lavorazioni esterne, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 228/01.
E' consentita la vendita diretta al consumatore delle uova prodotte nell'allevamento dell'azienda agricola. 
Ai sensi del Regolamento (CE) 1234/07 e del Decreto MIPAFF del 13.11.2007, non ricade nell'obbligo di riconoscimento la sola attività di vendita delle uova dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta, all'interno della "zona" di produzione, che comprenda un'area di raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione stesso.
In base all'art.1, paragrafo 2, del Regolamento CE 1028/06, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova "cedute direttamente dal produttore al comsumatore, per ilsuo fabbisogno personale, nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale....o tramite vendita a domicilio, purchè le uova provengano dalla sua produzione, non siano imballate e non sia riportata nessuna delle indicazioni relative alla categoria di qualità e peso".
Le uova devono comunque essere marchiate con il codice del produttore ai sensi dell'art.4, comma 3 del Reg. CE n. 1028/2006,ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente.

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